Ravvedimento
(Art.13 del D.LGS. 472 del 1997)
Il ravvedimento è consentito per la regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti riferiti a tutti i tributi comunali sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
OMESSI / INSUFFICIENTI / TARDIVI VERSAMENTI
RAVVEDIMENTO |
APPLICAZIONE |
%SANZIONE |
INTERESSI |
RAVVEDIMENTO SPRINT |
Entro 14 gg. dalla scadenza |
0,10% giornaliero |
· 2020 – 0,05% · 2019 – 0,80% · 2018 – 0,30% · 2017 – 0,10% · 2016 – 0,20% · 2015 – 0,50% |
RAVVEDIMENTO BREVE |
Dal 15° al 30° giorno di ritardo |
1,50% |
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RAVVEDIMENTO INTERMEDIO |
Dal 31° al 90° giorno di ritardo |
1,67% |
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RAVVEDIMENTO ORDINARIO |
Oltre il 90° giorno di ritardo ed entro un anno dall’omissione o dall’errore |
3,75% |
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RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE (NOVITA’ D.L. 124/2019) |
Entro due anni dall’omissione o dall’errore |
4,28% |
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RAVVEDIMENTO LUNGO (NOVITA’ D.L. 124/2019) |
Oltre due anni dall’omissione o dall’errore |
5,00% |