{"id":12221,"date":"2020-07-24T17:36:01","date_gmt":"2020-07-24T15:36:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.consorzio-fg4.it\/sito\/?page_id=12221"},"modified":"2024-10-14T12:47:36","modified_gmt":"2024-10-14T10:47:36","slug":"icp-info-e-modalita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.consorzio-fg4.it\/sito\/icp-info-e-modalita\/","title":{"rendered":"ICP &#8211; Info e modalit\u00e0"},"content":{"rendered":"<h4 style=\"text-align: center;\">ICP<br \/>\nImposta Comunale sulla pubblicit\u00e0<\/h4>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Anno 2020<\/strong><br \/>\n<strong>Comune di Cerignola &#8211; Classe III<\/strong><\/p>\n<p>A) Tariffa per la pubblicit\u00e0 ordinaria (art. 12)<\/p>\n<p>1. Per la pubblicit\u00e0 effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo, la tariffa dell&#8217;imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare \u00e8 la seguente:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>non luminosa e non illuminata \u20ac 18,60<\/strong><\/li>\n<li><strong>luminosa o illuminata \u20ac 37,20<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al precedente comma che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista;<\/p>\n<p>3. Per la pubblicit\u00e0 effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all&#8217;esposizione di tali mezzi, si applica l&#8217;imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalit\u00e0 previste nel comma 1;<\/p>\n<p>4. Per la pubblicit\u00e0 di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mg. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa dell&#8217;imposta \u00e8 maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione \u00e8 del 100 per cento;<\/p>\n<p>B) Tariffa per la pubblicit\u00e0 effettuata con veicoli (art. 13)<\/p>\n<p>1. Per la pubblicit\u00e0 visiva effettuata per conto proprio o altrui, all&#8217;interno e all&#8217;esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l&#8217;imposta dovuta \u00e8 la seguente:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>non luminosa e non illuminata \u20ac 16,01<\/strong><\/li>\n<li><strong>luminosa o illuminata \u20ac 32,02<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Per la pubblicit\u00e0 effettuata all&#8217;esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all&#8217;art. 12, comma 4;<\/p>\n<p>2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l&#8217;imposta \u00e8 dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l&#8217;imposta \u00e8 dovuta nella misura della met\u00e0 a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l&#8217;imposta \u00e8 dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;<\/p>\n<p>3. Per la pubblicit\u00e0 effettuata per conto proprio su veicoli di propriet\u00e0 dell&#8217;impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l&#8217;imposta \u00e8 dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l&#8217;impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del 1\u00b0 gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le seguenti tariffe:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>per autoveicoli con portata superiore a Kg. 3.000 \u20ac 96,57<\/strong><\/li>\n<li><strong>autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3.000 \u20ac 64,55<\/strong><\/li>\n<li><strong>per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due prece-denti categorie \u20ac 32,02<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa \u00e8 raddoppiata.<\/p>\n<p>4. Per i veicoli di cui al comma 3 non \u00e8 dovuta l&#8217;imposta per l&#8217;indicazione del marchio, della ragione sociale e dell&#8217;indirizzo dell&#8217;impresa, purch\u00e9 sia apposta non pi\u00f9 di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a 0,5 mq.;<\/p>\n<p>5. \u00c8 fatto obbligo di conservare l&#8217;attestazione dell&#8217;avvenuto pagamento dell&#8217;impresa e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.<\/p>\n<p>C) Tariffa per la pubblicit\u00e0 effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14)<\/p>\n<p>1. Per la pubblicit\u00e0 effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall&#8217;impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilit\u00e0 del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l&#8217;imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla seguente tariffa:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>luminosa o illuminata \u20ac 74,36<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>2. Per la pubblicit\u00e0 di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista;<\/p>\n<p>3. Per la pubblicit\u00e0 prevista dai commi 1 e 2, effettuata per conto proprio dall&#8217;impresa, si applica l&#8217;imposta in misura pari alla met\u00e0 delle rispettive tariffe;<\/p>\n<p>4. Per la pubblicit\u00e0 realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l&#8217;imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>luminosa o illuminata \u20ac 4,13<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>5. Qualora la pubblicit\u00e0 di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla met\u00e0 di quella ivi prevista.<\/p>\n<p>D) Tariffa per la pubblicit\u00e0 varia (art. 15)<\/p>\n<p>1. Per la pubblicit\u00e0 effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell&#8217;imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, \u00e8 pari a quella prevista dall&#8217;art. 12, comma 1:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>striscioni o simili \u20ac 18,60<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>2. Per la pubblicit\u00e0 effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o mani-festini, ivi compresa quella eseguita su specchi d&#8217;acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, \u00e8 dovuta l&#8217;imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicit\u00e0 stessa viene eseguita, nella seguente misura di: \u20ac 96,57<\/p>\n<p>3. Per la pubblicit\u00e0 eseguita con palloni frenati e simili si applica l&#8217;imposta in base alla tariffa pari alla met\u00e0 di quella prevista nel comma 2;<\/p>\n<p>4. Per la pubblicit\u00e0 effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, \u00e8 dovuta l&#8217;imposta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantit\u00e0 di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>distribuzione ecc. \u20ac 4,13<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>5. Per la pubblicit\u00e0 effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell&#8217;imposta dovuta, per ciascun punto di pubblicit\u00e0 e per ciascun giorno o frazione, \u00e8 la seguente:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>sonora \u20ac 11,87<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>E) Riduzioni dell&#8217;imposta (art. 16)<\/p>\n<p>1. La tariffa dell&#8217;imposta \u00e8 ridotta alla met\u00e0:<\/p>\n<p>a) per la pubblicit\u00e0 effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;<\/p>\n<p>b) per la pubblicit\u00e0 relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la parte-cipazione degli enti pubblici territoriali che deve risultare da apposito atto deliberativo (delibera di giunta o consiglio) formalmente adottato e reso esecutivo;<\/p>\n<p>c) per la pubblicit\u00e0 relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>F) Esenzioni dall&#8217;imposta (art. 17)<\/p>\n<p>1. Sono esenti dall&#8217;imposta:<\/p>\n<p>a) la pubblicit\u00e0 realizzata all&#8217;interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all&#8217;attivit\u00e0 negli stessi esercitata, nonch\u00e9 i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purch\u00e9 siano attinenti all&#8217;attivit\u00e0 in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di 0,5 mq. per ciascuna ve-trina o ingresso;<\/p>\n<p>b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle por-te di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all&#8217;attivit\u00e0 svolta, nonch\u00e9 quelli riguardanti la localizzazione e l&#8217;utilizzazione dei servizi di pubblica utilit\u00e0, che non superino la superficie di 0,5 mq., e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a 0,25 mq.;<\/p>\n<p>c) la pubblicit\u00e0 comunque effettuata all&#8217;interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spetta-colo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;<\/p>\n<p>d) la pubblicit\u00e0, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;<\/p>\n<p>e) la pubblicit\u00e0 esposta all&#8217;interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico o di ogni genere inerente all&#8217;attivit\u00e0 esercitata dall&#8217;impresa di trasporto, nonch\u00e9 le tabelle esposte all&#8217;esterno delle stazioni stesse o lungo l&#8217;itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalit\u00e0 di effettuazione del servizio;<\/p>\n<p>f) la pubblicit\u00e0 esposta all&#8217;interno delle vetture ferrovia-rie, degli aerei, delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all&#8217;art. 13;<\/p>\n<p>g) la pubblicit\u00e0 comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;<\/p>\n<p>h) le insegne, le targhe e simili apposte per l&#8217;individua-zione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;<\/p>\n<p>i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia ob-bligatoria per disposizione di legge o di regolamento, semprech\u00e9 le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabi-lite, non superino 0,5 mq. di superficie.<\/p>\n<p>G) Tariffa per il diritto sulle pubbliche affissioni (art. 19)<\/p>\n<p>1. Per l&#8217;effettuazione delle pubbliche affissioni \u00e8 dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell&#8217;interesse del quale il servizio stesso \u00e8 richiesto, un diritto, comprensi-vo dell&#8217;imposta sulla pubblicit\u00e0, a favore del Comune che prov-vede alla loro esecuzione;<\/p>\n<p>2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per cia-scun foglio di dimensione fino a cm. (70&#215;100) per i periodi di seguito indicati \u00e8 la seguente:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>per i primi 10 giorni \u20ac 1,61<\/strong><\/li>\n<li><strong>per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione \u20ac 0,48<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 2 \u00e8 maggiorato del 50 per cento;<\/p>\n<p>4. Per i manifesti costituiti da 8 fogli fino a 12 fogli il diritto \u00e8 maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da pi\u00f9 di 12 fogli \u00e8 maggiorato del 100 per cento;<\/p>\n<p>5. Nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l&#8217;affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, \u00e8 dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.<\/p>\n<p>H) Riduzioni del diritto (art. 20)<\/p>\n<p>1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni \u00e8 ridotta alla met\u00e0:<\/p>\n<p>a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali \u00e8 prevista l&#8217;esenzione ai sensi dell&#8217;art. 21;<\/p>\n<p>b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;<\/p>\n<p>c) per i manifesti relativi ad attivit\u00e0 politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali che deve risultare da apposito atto deliberativo (delibera di giunta o consiglio) formalmente adottato e reso esecutivo;<\/p>\n<p>d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;<\/p>\n<p>e) per gli annunci mortuari.<\/p>\n<p>I) Esenzioni dal diritto (art. 21)<\/p>\n<p>1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:<\/p>\n<p>a) i manifesti riguardanti le attivit\u00e0 istituzionali del Co-mune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell&#8217;ambito del proprio territorio;<\/p>\n<p>b) i manifesti delle autorit\u00e0 militari relativi alle iscri-zioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle ar-mi;<\/p>\n<p>c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;<\/p>\n<p>d) i manifesti delle autorit\u00e0 di polizia in materia di pub-blica sicurezza;<\/p>\n<p>e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche per il Parlamento europeo, re-gionali, amministrative;<\/p>\n<p>f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;<\/p>\n<p>g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>DA CHI \u00c8 DOVUTA?<\/h4>\n<p>Dal gestore diretto del mezzo pubblicitario.<\/p>\n<h4>CALCOLO<\/h4>\n<p>I parametri fondamentali di riferimento per il calcolo dell\u2019imposta sulla pubblicit\u00e0 sono:<\/p>\n<ul>\n<li>Durata (mesi, anno, ecc)<\/li>\n<li>Superficie esposta del messaggio pubblicitario<\/li>\n<li>Ubicazione (Via)<\/li>\n<li>Luminosit\u00e0<\/li>\n<\/ul>\n<h4>PROCEDURE<\/h4>\n<p>Chiunque intende effettuare pubblicit\u00e0 nel territorio comunale, in qualsiasi modo o per qualsiasi scopo, presenta un&#8217;apposita dichiarazione all\u2019Ufficio competente almeno 30 giorni prima per quanto riguarda la pubblicit\u00e0 temporanea che per la pubblicit\u00e0 permanente.<br \/>\nLa domanda di autorizzazione (redatta utilizzando il modulo predisposto dall\u2019ufficio competente) \u00e8 corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) e degli allegati che lo stesso ufficio comunale ritiene di richiedere per l\u2019istruttoria.<br \/>\nLa domanda \u00e8 altres\u00ec corredata del permesso per costruire o della D.I.A. secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia, nel caso in cui sia prevista la realizzazione di manufatti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>COME SI PAGA?<\/h4>\n<p>Tutti i pagamenti devono essere effettuati\u00a0\u00a0mediante modello F24.<\/p>\n<a class=\"button  button_size_2\" href=\"https:\/\/www.consorzio-fg4.it\/sito\/modulistica\/\"     target=\"_blank\"    title=\"\"><span class=\"button_label\">MODULISTICA<\/span><\/a>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ICP Imposta Comunale sulla pubblicit\u00e0 Anno 2020 Comune di Cerignola &#8211; Classe III A) Tariffa per la pubblicit\u00e0 ordinaria (art. 12) 1. 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