OGGETTO D’IMPOSTA

L’IMU si applica al possesso a titolo di proprietà o diritto reale di godimento su:

    • fabbricati;
    • aree fabbricabili;
    • terreni agricoli e terreni incolti.

 

COME SI CALCOLA

L’IMU si calcola moltiplicando la base imponibile per l’aliquota.
La base imponibile è costituita:

    • per i fabbricati, dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente definito moltiplicatore (vedi paragrafo Moltiplicatore);
    • per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente definito moltiplicatore; (vedi paragrafo Moltiplicatore);
    • per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, dal valore, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno i coefficienti definiti dal MEF;
    • per le aree fabbricabili, dal valore venale dell’area al 1^ gennaio dell’anno di riferimento.

 

Moltiplicatore:

    • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
    • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
    • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
    • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
    • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
    • 135 per i terreni (75 per terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

 

ALIQUOTE ANNO 2022

ALIQUOTA DESCRIZIONE
9,60 ‰ Aliquota per le categorie catastali D
9,60 ‰ Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili
8,60 ‰ Aliquota per terreni agricoli
6,00 ‰ Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (solo quelle classificate nelle categorie catastali A01, A08 e A09)
9,60 ‰ Aliquota per altre tipologie di immobile
1,00 ‰ Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133

 

 

ESENZIONI – AGEVOLAZIONI – DETRAZIONI

Sono ESENTI dal pagamento dell’imposta i seguenti immobili:

    • gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
    • i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
    • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del D.P.R. n. 601/1973;
    • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
    • i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
    • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati;
    • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986 destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
    • gli immobili di proprietà delle ONLUS;
    • le abitazioni principali e le relative pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; si considerano equiparate ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
    • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
    • le case familiari assegnate al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
    • gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
    • i terreni agricoli posseduti e condotti da: 1) coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola; 2) società agricole; 3) familiari coadiuvanti del coltivatore diretto appartenenti al medesimo nucleo familiare iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti.

 

LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

Il Comune non procede alla liquidazione d’ufficio dell’IMU pertanto il contribuente è tenuto al versamento del tributo in autoliquidazione. È sempre possibile avvalersi comunque dell’assistenza fiscale da parte di un soggetto preposto (Caf o studio commerciale).
La riscossione del tributo avviene mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Tipologia immobile Codice tributo
Abitazione principale e pertinenze di categoria A/1, A/8 e A/9 3912
Terreni 3914
Aree fabbricabili 3916
Altri fabbricati 3918
Fabbricati categoria D (STATO) 3925
Fabbricati categoria D (INCREMENTO COMUNE) 3930

Codice Catastale del Comune di Cerignola: C514

L’importo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di € 12,00 di imposta annua.

INFORMAZIONE IMPORTANTE
Sul sito Internet comunale è disponibile una calcolatrice per il calcolo dell’IMU sia personalizzata sulla base degli immobili posseduti, senza necessità di registrazione alcuna, aggiungendo manualmente gli immobili su cui calcolare il tributo. In entrambi i casi, il sistema consente di stampare anche il modello F24.
 

SCADENZE

    • acconto entro il 16 giugno 2022 pari al 50 % ovvero al 100 % dell’imposta complessivamente dovuta;
    • saldo entro il 16 dicembre 2022 a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta;
    • gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due di importo pari a ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

 

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